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2 GIUGNO 2020

La Repubblica della Costituzione

Ogni giorno un Articolo

ARTICOLO 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

ARTICOLO 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

ARTICOLO 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

ARTICOLO 5: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.

STATO UNITARIO NON SIGNIFICA STATO CENTRALIZZATO

“Stato unitario non significa Stato centralizzato, come era quello fascista, in cui tutte le decisioni venivano prese a Roma. La Costituzione, anzi, afferma due diversi principi: 1) il decentramento, in base al quale l’amministrazione statale deve prevedere anche organi dislocati sul territorio 2) l’autonomia, per cui esistono enti pubblici, diversi dallo Stato, che amministrano parti del Paese, rappresentando le comunità che vi abitano (Comuni, Province, Regioni)”.

Da http://www.salviamolacostituzione.bg.it/…/4-principi-fond-e…

FEDERALISMO PER DEMOCRAZIA ARTICOLATA, NON PER SMEMBRAMENTO

“Dev’esser chiaro che quel che si può raggiungere oggi col federalismo non è lo smembramento di uno Stato unitario, ma la distruzione di una struttura statale che si ritiene di ostacolo alla piena e genuina attuazione di quella democrazia che, pur colorandosi, nel passar di partito in partito, di tutti i colori dell’iride, è pur la posta suprema – tanto più impegnativa quanto più arrischiata – del gioco politico italiano.

La nostra democrazia non è più quella del secolo scorso, che si accontentava del suffragio universale; il quale è un espediente della democrazia, non è affatto l’essenza della democrazia. Oggi sappiamo che la democrazia progredisce, non tanto in proporzione dell’estensione meramente quantitativa del suffragio, quanto proporzionalmente al moltiplicarsi delle istituzioni di autogoverno. Federalismo come teorica della libertà e della democrazia nuova sono termini indissolubilmente legati. Il problema, se mai, è quello di vigilare a che il federalismo d’oggi sia veramente l’attuazione di una democrazia articolata, che è segno di vitalità del nuovo Stato, e non pretesto per uno smembramento dissolvitore, che sarebbe indizio di debolezza e di vecchiaia”.

Da “Fra due repubbliche”, Norberto Bobbio, Donzelli editore, 1996

ARTICOLO 6: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.

La Costituzione è antifascista perché ogni suo articolo definisce una Repubblica fondata su principi e regole opposti rispetto a quelli del Ventennio. L’art. 6 ne è una conferma perché dispone l’esatto contrario di ciò che era avvenuto nell’immediato passato: le politiche di snazionalizzazione e di italianizzazione forzata portate avanti dal fascismo. Furono così modificate con traduzioni spesso grottesche le parole di altre lingue entrate nell’uso comune, furono italianizzati persino i cognomi ed i toponimi dei luoghi, furono censurati o chiusi giornali in lingua diversa da quella italiana. L’italianizzazione forzata era un aspetto della politica aggressiva e violenta verso le minoranze, come avvenne con esiti tragici nei territori del confine orientale del Paese. Viceversa, con l’articolo 6 la Costituzione dispone la tutela, cioè una difesa, una protezione e una salvaguardia, delle minoranze linguistiche, articolando così la “pari dignità sociale” “senza distinzione” “di lingua” disposta nel primo comma dell’articolo 3. Il principio della tutela delle minoranze linguistiche è inoltre implicitamente riaffermato nell’articolo 21: “Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Ciononostante, le “apposite norme” – cioè una legge – previste dall’articolo 6 per tutelare le minoranze linguistiche furono approvate dal Parlamento solo nel 1999, a riprova di una Costituzione troppe volte elusa o inapplicata.

Articolo di Patria Indipendente

ARTICOLO 8: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”

I Costituenti affrontarono il tema del rapporto fra lo Stato e la chiesa cattolica e fra lo Stato e le religioni, oltre che nell’art. 8, in altri tre articoli: l’art. 7 (“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”), l’art. 19 (“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”), l’art. 20 (“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”).

(A CURA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA)

L’EGUAGLIANZA DI TUTTE LE CONFESSIONI DAVANTI ALLA LEGGE

(Dal dibattito in Costituente sul tema…)

 

Onorevole Renzo Laconi: “Vi è finalmente il punto sostanziale, cioè l’affermazione nuova che viene introdotta in questa formulazione e che concerne l’eguaglianza di tutte le confessioni di fronte alla legge. Tutti conoscono la storia di questa nuova introduzione. Una richiesta in questo senso è stata avanzata dalle principali confessioni religiose che vi sono oggi in Italia oltre quella cattolica; particolarmente è stata avanzata dagli israeliti e dagli evangelici. Noi riteniamo che questa richiesta sia giusta e che abbia la sua ragion d’essere. Io vorrei rilevare che quando noi abbiamo disciplinato i rapporti con la Chiesa cattolica nell’articolo 7, abbiamo inteso disciplinare dei rapporti giuridici con un’organizzazione giuridica. Qui noi siamo in tutt’altra sede: siamo nella parte che concerne i diritti e i doveri dei cittadini in ordine ai rapporti civili, e si tratta di stabilire quale sia il riconoscimento o meno che lo Stato dà alle diverse confessioni religiose, in quanto tali e non ancora in quanto organizzazioni giuridiche.

Il Costituente Renzo Laconi

Per questo mi pare che l’affermazione dell’eguaglianza di tutte le confessioni religiose, senza distinzione di sorta, valga ad affermare quel principio di laicità dello Stato che noi non crediamo compromesso dai riconoscimenti fatti all’articolo 7”.

ARTICOLO 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

FINO AL PRIMO GIUGNO, UNO AL GIORNO, I PRIMI DODICI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE (“PRINCIPI FONDAMENTALI”).

Articolo 9: il patrimonio di una comunità - Patria Indipendente
IL 2 GIUGNO UNA ROSA ROSSA SULLE TOMBE DELLE 21 COSTITUENTI – DALLE RADICI, LA RINASCITA GIOVANNI MARIA FLICK (da http://www.gmflick.it/?p=3061)
“La riflessione sull’art. 9 della Costituzione ci porta ad un’altra riflessione, a mio avviso importante: il paesaggio (rectius, oggi l’ambiente) e i beni artistici come beni comuni. Non più (o non soltanto) come beni legati all’appartenenza e alla logica del profitto individuale, ma come beni destinati alla fruizione e al godimento di tutti”.
GIOVANNI MARIA FLICK. ARTICOLO 9: IL PATRIMONIO DI UNA COMUNITÀ. DA PATRIA INDIPENDENTE, 6 LUGLIO 2017
SALVATORE SETTIS IL 6 MAGGIO 2016

ARTICOLO 10:  “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.

“La Corte costituzionale, in proposito, fin dalla sentenza 252/2001, ha chiarito come esistano garanzie costituzionali che valgono per «tutti», cittadini e stranieri, non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. In virtù di tale principio, la Corte ha confermato tale orientamento ritenendo indispensabile un bilanciamento tra l’osservanza del provvedimento dell’autorità, in materia di controllo dell’immigrazione illegale, e l’insopprimibile tutela della persona umana”.

Clicca qui per leggere l’appello dei Giuristi

ARTICOLO 11:  “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

UNO STUDIO DEL MARZO 2003 DI ALCUNI COSTITUZIONALISTI SU GUERRA E COSTITUZIONE

Clicca qui per leggere lo studio/ricerca sulle guerre nel mondo

UN BELLISSIMO VIDEO REALIZZATO DALLE ALUNNE FLAVIA FIRRINCIELI, MILENA SCRIBANO E ILENIA SCRIBANO DELLA CLASSE 3A DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA SCHININÀ” DI RAGUSA

ARTICOLO 12: “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”.

LE ORIGINI

La bandiera della Repubblica Cispadana. La Sala del Tricolore è la sala consiliare del Comune di Reggio nell’Emilia, dove nacque il 7 gennaio 1797 quella che diventerà la bandiera italiana.

CHE SIGNIFICA L’ARTICOLO 12

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – XII “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista”.
DOMANI, 2 GIUGNO, L’ANPI DEPORRA’ UNA ROSA ROSSA SU CIASCUNA TOMBA DELLE 21 COSTITUENTI – DALLE RADICI, LA RINASCITA PER IL VALORE DELL’UMANITÀ, CONTRO FASCISMI, RAZZISMI E GUERRE: L’APPELLO UNITARIO LANCIATO IL 14 FEBBRAIO 2020
“Si reiterano azioni criminali che vedono protagonisti elementi associati a gruppi della destra radicale che si ispirano alle idee del fascismo, del nazismo, di un nuovo e pericolosissimo razzismo”.
IL TESTO DEL DOCUMENTO “PER UNO STATO PIENAMENTE ANTIFASCISTA” CONSEGNATO DA CARLO SMURAGLIA E ALBERTINA SOLIANI, A NOME DELL’ANPI E DELL’ISTITUTO CERVI, AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NEL FEBBRAIO 2016

 

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